Art. 1
E' istituito il "Collegio Italiano dei Consulenti Proprietà Industriale", con sede presso il Segretario del Collegio.
Art. 2
Scopo del Collegio è quello di studiare i problemi inerenti lo svolgimento della professione di Consulente in
Proprietà Industriale e le leggi che riguardano la Proprietà Industriale, nonché di proporre soluzioni e promuovere,
con azione collettiva, la loro conoscenza, ed adoperarsi per il miglioramento delle procedure e dei servizi
relativi. Il Collegio non ha scopo di lucro.
Art. 3
Il Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale aderisce, quale Associazione Italiana, alla
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle
(FICPI).
Art. 4
Al Collegio è preposto un Consiglio Direttivo composto di un Presidente, di un Vice-Presidente, di un
Segretario, di un Tesoriere e di tre Consiglieri, che vengono eletti a maggioranza semplice ogni tre anni dall'Assemblea
Generale dei Membri del Collegio. Non può essere eletto più di un Membro appartenente allo stesso studio o
gruppo professionale comunque organizzato.
Un membro può essere rieletto alla carica di Presidente consecutivamente solo per due trienni.
Il Consiglio Direttivo promuove le attività dirette al raggiungimento degli scopi del Collegio.
Art. 5
Il Presidente rappresenta il Collegio di fronte ai terzi, convoca l'Assemblea dei Membri e li interpella quando
lo giudichi conveniente. Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento
di quest'ultimo.
Il Tesoriere amministra i fondi sociali e ne rende conto all'Assemblea Generale.
Art. 6
Insieme al Consiglio Direttivo vengono dall'Assemblea nominati ogni tre anni, a semplice maggioranza, tre
Probiviri scelti fra i Membri del Collegio che non facciano parte di uno stesso studio o gruppo professionale.
Essi, in unione al Consiglio Direttivo, costituiscono il Collegio giudicante per decidere in relazione alle
misure disciplinari nei riguardi di quei Membri del Collegio che abbiano trasgredito le prescrizioni del presente
Statuto o in altro modo mancato ai loro doveri. Salvo quanto disposto all'ultimo capoverso Art. 12, in caso di
parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
I Probiviri sono rieleggibili.
Art. 7
Fra chi abbia rivestito la carica di Presidente del Collegio può essere dall'Assemblea dei Membri nominato per
acclamazione un Presidente Onorario, a riconoscimento dell'opera prestata a favore del Collegio.
Art. 8
L'Assemblea dei Membri del Collegio si tiene almeno una volta all'anno e viene altresì convocata ogni qualvolta
il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o a questo ne pervenga domanda sottoscritta da almeno un quarto dei
Membri.
La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata per iscritto ed inviata ai Membri almeno 20 giorni prima
della data per cui è convocata.
Ciascun Membro può farsi rappresentare da un altro Membro, che avrà anche delega di voto.
Nessun Membro può rappresentare più di otto altri Membri.
L'Assemblea ordinaria è valida se è presente almeno un decimo dei Membri in regola con gli adempimenti statutari
e se, tra i Membri presenti e quelli rappresentati, è raggiunto almeno un terzo del numero dei Membri.
Per la votazione di modifiche allo Statuto occorrono i voti favorevoli di almeno i due terzi dei Membri iscritti
in regola con gli adempimenti statutari; i voti dei rappresentati saranno validi soltanto se le modifiche votate
sono state precedentemente comunicate a tutti i Membri con la convocazione dell'Assemblea.
Art. 9
Possono chiedere di far parte del Collegio coloro che appartengono da almeno due anni all'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale ed esercitano abitualmente in Italia la professione di Consulenti in Proprietà Industriale
Sezione Brevetti e/o Marchi, nella qualità di libero professionista o di collaboratore stabilmente operante
nell'ambito di una organizzazione professionale specializzata nella Consulenza in Proprietà Industriale verso
terzi.
La domanda di ammissione dovrà essere controfirmata da due Membri presentatori iscritti al Collegio da non meno
di cinque anni.
Il Consiglio Direttivo esamina e verifica i documenti presentati dal richiedente l'ammissione. Se il Consiglio
approva l'ammissione all'unanimità, comunica la domanda di ammissione ai Membri, dando 30 giorni di tempo dalla
data di comunicazione per eventuali opposizioni o pareri contrari motivati, in assenza dei quali la domanda di
ammissione viene considerata accettata. In caso contrario, la domanda di ammissione viene sottoposta
all'approvazione dell'Assemblea. Su richiesta di almeno un Membro la votazione avviene a scheda segreta.
L'ammissione è accettata a maggioranza di almeno due terzi dei voti. I Membri, a maggioranza di tre quarti degli
iscritti, su proposta del Consiglio Direttivo, possono ammettere a far parte del Collegio, in qualità di "Membro
Onorario", una personalità che, pur in difetto dei requisiti per l'ammissione come Membro, abbia conseguito nel
campo della Proprietà Industriale, meriti speciali e pubblicamente noti, e sia considerato in grado, con la sua
presenza, di contribuire attivamente a promuovere gli scopi del Collegio. I Membri Onorari non hanno diritto di
voto.
Art. 10
I Membri sono tenuti al pagamento di una quota annuale - comprensiva di quanto dovuto alla FICPI - che viene
stabilita di anno in anno dall'Assemblea. Il pagamento deve avere luogo entro 30 giorni dalla data di invio
della comunicazione del Tesoriere o al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno. I Membri che entrano a far
parte del Collegio durante il corso dell'anno devono pagare, oltre la quota annuale, anche un contributo di
ammissione stabilito pure di anno in anno dall'Assemblea.
Il Presidente Onorario ed i Membri Onorari sono esentati dal pagamento della quota.
Art. 11
I Membri si obbligano ad attenersi alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea.
Tale obbligo è esteso anche a tutti i collaboratori degli studi professionali comunque organizzati cui
appartengono i Membri, i quali sono responsabili del comportamento dei collaboratori non Membri.
I Membri si obbligano in particolare a:
a) rispettare nella loro attività professionale la più restrittiva fra
le norme dei Codici di deontologia del Collegio, dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, della
FICPI e dell'EPI;
b) adoperarsi affinché siano raggiunti gli scopi del Collegio e, nell'ambito del Collegio, siano promosse in
modo unitario e collettivo, da tutti i Consulenti in Proprietà Industriale esercitanti la libera professione,
le azioni in favore dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela della professione;
c) non allettare i clienti a depositare domande di brevetto facendo loro balenare la promessa di adoperarsi per
lo sfruttamento commerciale dei brevetti stessi;
d) non sottacere ai clienti le procedure, le spese e le difficoltà che esistono per l'ottenimento del brevetto
dopo il deposito della domanda, nonché gli adempimenti e le spese necessarie per mantenere in vigore il brevetto
concesso;
e) non adoperarsi per stornare collaboratori e dipendenti da uffici di altri Membri.
Art. 12
Quando il Consiglio Direttivo viene in qualche modo a conoscenza di violazioni delle norme statutarie da parte di
uno dei Membri del Collegio o di altri addebiti contestati, convoca i Probiviri ed, in unione ad essi, come
Collegio giudicante, apre un'inchiesta in seguito alla quale, sentito l'interessato, delibera di:
a) o non esservi luogo a prendere un provvedimento qualsiasi in merito;
b) o infliggere un'ammonizione al Membro del Collegio, oggetto dell'inchiesta;
c) o radiare il medesimo dal Collegio.
Per pronunciare la radiazione occorre il voto di almeno sette dei dieci membri che compongono il Collegio
giudicante.
Art. 13
Delle deliberazioni comportanti l'ammissione e l'esclusione dal Collegio di uno dei Suoi Membri, verrà data
notizia alla FICPI.
Art. 14
Cessano di appartenere al Collegio:
a) coloro che dichiarano per iscritto di volerne uscire;
b) i Membri morosi, che non abbiano pagato la quota annuale trascorsi 60 giorni dal secondo sollecito di pagamento
trasmesso per lettera raccomandata da parte del Tesoriere;
c) coloro che vengono radiati per misure disciplinari a termine dell'articolo 12, comma c;
d) i Membri che cessano di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione.