Collegio italiano dei consulenti in proprieta' industriale


Statuto del Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Art. 1 - Costituzione e denominazione
E’ costituito il "Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale" (in seguito Collegio), che è un’associazione senza scopo di lucro.

Art. 2 - Scopi
Scopi del Collegio sono quelli di studiare i problemi della professione di Consulente in Proprietà Industriale, adoperandosi per il miglioramento delle procedure e dei servizi relativi, e delle leggi relative, affini e collegate al diritto industriale, con particolare riguardo ai problemi delle convenzioni e dei trattati internazionali, nonché di proporre soluzioni, promuovendone, con azione collettiva, la conoscenza.

Art. 3 - Soci del Collegio
Possono chiedere di far parte del Collegio coloro che appartengono da almeno due anni all’Ordine dei Consulenti in Proprietà lndustriale ed esercitano abitualmente in Italia la professione di Consulenti in Proprietà Industriale, sezione Brevetti e/o Marchi, nella qualità di libero professionista o di collaboratore stabilmente operante nell’ambito di una organizzazione professionale specializzata nella consulenza in proprietà Industriale verso terzi.

Art. 4 - Sede
ll Collegio ha sede presso il Segretario in carica.

Art. 5 - Adesione alla FICPI
Il Collegio ltaliano dei Consulenti in Proprietà Industriale aderisce, quale Associazione Italiana, alla Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle (FlCPl).

Art. 6 - Organi del Collegio
Art. 6.1 - Consiglio Direttivo
Al Collegio è preposto un Consiglio Direttivo che:
a) stabilisce le linee strategiche e la posizione dei Collegio nei confronti delle varie problematiche, riservandosi di convocare l’Assemblea per decisioni di natura ordinaria e/o straordinaria generale;
b) può istituire commissioni per l'attività di studio su particolari argomenti e per la preparazione delle relazioni;
c) predispone il rendiconto economico e finanziario annuale;
d) predispone il rendiconto preventivo, proponendo l’eventuale variazione della quota annuale;

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno un terzo dei componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci del Collegio a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo è composto di un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere e tre Consiglieri.
Al Consiglio Direttivo non può essere eletto più di un Socio appartenente allo stesso studio o gruppo professionale comunque organizzato.
Art. 6.2 - Probiviri
Il comitato dei Probiviri costituisce l’organo giudicante in relazione alle misure disciplinari nei riguardi di quei Soci del Collegio che abbiano trasgredito le prescrizioni del presente Statuto o in altro modo mancato ai loro doveri.
Il comitato dei Probiviri è formato da tre Soci del Collegio che non facciano parte di uno stesso studio o gruppo professionale e sono eletti dall’Assemblea a semplice maggioranza.
I Probiviri sono rieleggibili.
Art. 6.3 - Cariche
Presidente
Il Presidente viene eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci del Collegio a maggioranza semplice.
Un Socio può essere rieletto alla carica di Presidente solo per due mandati consecutivi.
Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere
Il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra i Soci eletti.
Per eventuali cariche vacanti il Consiglio Direttivo ha facoltà di nomina fino al termine del mandato cooptando il primo dei non eletti alle ultime elezioni.
Art. 6.4 - Funzioni
Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, rappresenta il Collegio di fronte ai terzi, convoca l’Assemblea ed interpella i Soci quando lo giudichi conveniente.
Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
Il Tesoriere, operando in accordo con il Consiglio Direttivo, amministra i fondi sociali, richiede ed incassa le quote associative, elabora il rendiconto annuale dell’esercizio in corso ed il preventivo per l’esercizio successivo, e rende conto all'Assemblea per quanto sopra.
Il Presidente ed il Tesoriere sono autorizzati ad operare con firma libera e disgiunta con istituti di credito e/o postali per l’ordinaria amministrazione, essendo autorizzati ad erogare rimborsi spese anche in conflitto di interesse.

Art. 7 - Presidente Onorario
Fra chi abbia rivestito la carica di Presidente del Collegio può essere nominato per acclamazione dall’'Assemblea dei Soci un Presidente Onorario, a riconoscimento dell'opera prestata a favore del Collegio.

Art. 8 - Assemblea
L'Assemblea dei Soci dei Collegio si tiene almeno una volta all’anno e viene altresì convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando a questo ne pervenga domanda sottoscritta da almeno un quarto dei Soci.

Art. 9 - Convocazione Assemblea
Le convocazioni dell’Assemblea dei Soci del Collegio sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata o telefax o posta elettronica con avviso di ricevimento, da spedirsi almeno 20 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Le convocazioni urgenti possono avere luogo con comunicazione, anche a mezzo di telefax o posta elettronica con avviso di ricevimento, effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata.
Le convocazioni devono indicare l’ordine del giorno.
Nelle convocazioni può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui l’Assemblea prevista in prima convocazione non risulti validamente costituita con la maggioranza prevista dallo Statuto.
Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, che avrà anche delega di voto. Nessun Socio può rappresentare più di otto Soci.
L'Assemblea è valida se è presente almeno un decimo dei Soci in regola con gli adempimenti statutari e se, tra i Soci presenti e quelli rappresentati, è raggiunto almeno un terzo del numero dei Soci.

Art. 10 - Esercizi sociali e rendiconti
L’esercizio sociale ha una durata di 12 mesi e coincide con l’anno solare.
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo presenta un rendiconto economico e finanziario della gestione e convoca l’Assemblea per la sua approvazione entro quattro mesi dalla Chiusura dell’esercizio.
Gli avanzi di gestione nonché i fondi e le riserve che dovessero emergere dal rendiconto non possono in alcun modo essere distribuiti durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11 - Ammissione di nuovi Soci
La domanda di ammissione a Socio deve essere controfirmata da due Soci presentatori iscritti al Collegio da non meno di cinque anni e presentata al Segretario che ne dà preliminare comunicazione al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo esamina e verifica i documenti presentati dal richiedente e, se approva l’ammissione all’unanimità, comunica la domanda di ammissione ai Soci, dando 30 giorni di tempo dalla data di comunicazione per eventuali opposizioni o pareri contrari motivati, in assenza dei quali la domanda di ammissione viene considerata accettata.
In mancanza di unanimità del Consiglio Direttivo la domanda di ammissione viene sottoposta all’approvazione dell'Assemblea. Su richiesta di almeno un Socio la votazione avviene a scheda segreta. L'ammissione è accettata a maggioranza di almeno due terzi dei voti.

Art. 12 - Soci Onorari
Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, a maggioranza di tre quarti dei votanti, può nominare "Socio Onorario“ una personalità che, quand’anche in difetto dei requisiti per l’ammissione come Socio ordinario, abbia conseguito nel campo della proprietà industriale meriti speciali e pubblicamente noti, e sia considerato in grado, con la sua presenza, di contribuire attivamente a promuovere gli scopi del Collegio.
I Soci Onorari non hanno diritto di voto.

Art. 13 - Quota annuale
La quota annuale di iscrizione viene stabilita dall'Assemblea per ogni anno successivo a quello di delibera, intendendosi che per l’anno in corso la quota è quella stabilita dall'Assemblea dell’anno precedente.
I Soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale entro 30 giorni dalla data di invio della richiesta da parte del Tesoriere o al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno.
I nuovi Soci ammessi a far parte del Collegio durante il corso dell’anno devono pagare, oltre alla quota annuale, anche un Contributo di ammissione stabilito di anno in anno dall'Assemblea.
La quota annuale deve comprendere il contributo annuale dovuto alla tesoreria della FICPI.
In caso di dimissioni comunicate entro il 31 dicembre dell’anno corrente le stesse saranno esecutive dal 1° gennaio dell’anno successivo e la corrispondente quota annuale dell’anno corrente è comunque dovuta.
Le quote associative non sono trasferibili.
Il Presidente Onorario ed i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota.

Art. 14 - Norme di comportamento
I Soci si obbligano ad attenersi alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni dell’Assemblea.
Tale obbligo è esteso anche a tutti collaboratori degli studi professionali comunque organizzati cui appartengono i Soci, i quali sono responsabili del comportamento dei collaboratori che non sono Soci. I Soci si obbligano in particolare a:
a) rispettare nella loro attività professionale la più restrittiva fra le norme dei Codici di deontologia del Collegio, dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e della FICPI;
b) adoperarsi affinché siano raggiunti gli scopi del Collegio e, nell’ambito del Collegio, siano promosse in modo unitario e collettivo, da tutti i Consulenti in Proprietà Industriale esercitanti la libera professione, le azioni in favore dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela della professione;
c) non allettare i clienti a depositare domande di privativa di proprietà industriale facendo loro balenare la promessa di adoperarsi per lo sfruttamento commerciale dei relativi diritti;
d) non sottacere ai clienti le procedure, le spese e le difficoltà che esistono per l’ottenimento dei diritti di proprietà industriale dopo il deposito della domanda, nonché gli adempimenti e le spese necessarie per mantenere in vigore i diritti stessi;
e) non adoperarsi per stornare collaboratori e dipendenti da uffici di altri Soci.

Art. 15 - Misure disciplinari
Quando il Consiglio Direttivo viene in qualche modo a conoscenza di violazioni delle norme statutarie da parte di uno dei Soci del Collegio, o di altri addebiti contestati a questo Socio, convoca i Probiviri e, in unione ad essi, come organo giudicante, apre un'inchiesta in seguito alla quale, sentito l'interessato, delibera di:
a) archiviare l’inchiesta;
b) infliggere un'ammonizione al Socio oggetto dell'inchiesta;
c) censurare il Socio oggetto dell'inchiesta;
d) radiare dal Collegio il Socio oggetto dell’inchiesta.
Per pronunciare la radiazione occorre il voto di almeno sette dei dieci Soci che compongono l’organo giudicante.
In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
La censura e la radiazione sono pubblicate sul sito Internet del Collegio.

Art. 16 - Deliberazioni
Delle deliberazioni comportanti l’ammissione nel Collegio o l’esclusione dal Collegio di uno dei suoi Soci, viene data notizia alla FICPI.

Art. 17 - Esclusione
Cessano di appartenere al Collegio:
a) coloro che dichiarano per iscritto di volerne uscire;
b) i Soci morosi, che non abbiano pagato la quota annuale entro i termini dell’articolo 13;
c) coloro che vengono radiati per misure disciplinari a termine dell’articolo 15(d);
d) i Soci che cessano di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 18 - Modifiche allo Statuto
Per l’approvazione di modifiche allo Statuto da parte dell’Assemblea validamente costituita occorrono i voti favorevoli di almeno due terzi dei Soci iscritti in regola con gli adempimenti statutari. Le modifiche approvate saranno valide soltanto se precedentemente comunicate a tutti i Soci e poste all’ordine del giorno con la convocazione dell'Assemblea.

Art. 19 - Scioglimento ed estinzione
ll Collegio si scioglie per deliberazione dell’Assemblea con il voto favorevole di due terzi dei Soci con diritto di voto. L’Assemblea in tal caso nomina un liquidatore che provvederà in conformità alle decisioni dell’Assemblea stessa, escluso qualsiasi riparto fra i Soci.
ll Collegio inoltre si estingue al venir meno di tutti i Soci o in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile e dalle norme di legge applicabili. In caso di scioglimento o estinzione del Collegio il patrimonio che residua a seguito della liquidazione viene devoluto, con deliberazione dell’Assemblea o, in mancanza, su indicazione del liquidatore, ad altre associazioni con finalità analoga ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alla vigente legislazione in materia di associazioni.