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Rappresentanza di fronte a Commissione Ricorsi
Data: 04 settembre, 2006 [06:43]

La comunicazione importante del Consiglio dell'Ordine datata 4 agosto 2006, fra l'altro da me sollecitata attraverso il Dott. de Benedetti, finalmente, dopo più di un anno di incertezze, chiarisce, sostanzialmente, che i mandatari NON sono autorizzati ad operare innanzi la Commissione dei ricorsi.
Ho cercato fra i messaggi nel sito commenti al riguardo, ma forse perché eravamo in un periodo estivo, forse perché la materia non sembra di immediato interesse, forse perché i diritti acquisiti, quando vengono persi non provocano stupore o indignazione, non ho trovato nulla che faccia pensare ad una reazione.
Personalmente ritengo che il consiglio dato dal Dott. De Benedetti, per quanto utile nell'immediato e in buona fede "Il Consiglio ritiene ... opportuno che i ricorsi alla Commissione siano firmati oltre che dal mandatario stesso anche da un avvocato .." dovrebbe richiedere, quanto meno, maggiore attenzione ed essere motivo di dibattito.
Naturalmente, è anche possibile che prevalga nel nostro ambito la rassegnazione a vedere comunque calpestati i diritti acquisiti e la consapevolezza che l'Italia è un Paese "DIVERSO"; mentre all'estero i Mandatari sono promossi ad operare anche nei tribunali, qui si va in senso contrario.


Re: Rappresentanza di fronte a Commissione Ricorsi
Data: 07 settembre, 2006 [12:49]

Condivido la sua preoccupazione, della quale per altro mi sono fatto e mi faccio ninterprete nei contatti con l'UIBM.
Ad ogni buon conto ho rinnovato la richiesta di notizie dal direttore dell'UIBM la quale proprio oggi mi ha risposto che la questione verrà risolta in senso a noi favorevole con il decreto correttivo che è pronto e per il quale il Ministro attende la delega.
La dr.ssa Agrò mi ricorda che già nella circolare del 2005 n. 471 (pag. 4) l'UIBM aveva preso posizione in tal senso. Riporto qui di seguito il passo in questione.

"L'articolo 201, comma 3, prevede che la lettera d'incarico possa riguardare una o più domande
dello stesso richiedente o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte
all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla Commissione dei ricorsi, con ciò innovando rispetto
alla pregressa normativa per la quale la lettera d'incarico poteva avere un solo oggetto.
Nel caso in cui si utilizzi la possibilità, prevista dal predetto articolo 201, comma 3, in ogni
successiva domanda, istanza o ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla lettera d' incarico
generale. Se il riferimento è fatto con atto separato, questo atto deve essere in regola con l'imposta
di bollo.
Si precisa, inoltre, che l'inciso "con esclusione delle procedure giurisdizionali", contenuto
nell'articolo 201, comma 3, deve essere inteso nel senso che il mandatario non può svolgere
l'attività di difensore davanti al giudice ordinario.
Si fa presente, infine, che le procure generali e le lettere d'incarico a favore di mandatari
abilitati, sottoscritti ai sensi della normativa abrogata dall'articolo 246 del Codice, esplicano i loro
effetti anche in relazione alle attività di rappresentanza ed alle procedure previste dal Codice."

Ovviamente che cosa possa ora succedere alla Commissione Ricorsi non è dato di sapere, per cui la raccomandazione dell'Ordine è doverosamente improntata alla prudenza per evitare perdite irreparabili di fronte a cavilli burocratici.
Ovviamente il Consiglio ha a cuore la questione e si premurerà di diffondere qualsiasi novità al riguardo
Gianfranco Dragotti



Gianfranco Dragotti



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